Ripercorriamo alcune delle norme introdotte dal disegno di legge approvato dal Senato lo scorso 14 dicembre in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione di ogni persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Consenso informato
Con tale dicitura si intende il diritto del malato «di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».
DAT
La nuova legge introduce anche le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), che permettono a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere in anticipo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari (inclusi la nutrizione e l’idratazione artificiali) e di stabilire preventivamente, in previsione di una futura incapacità a decidere o a comunicare, a quali esami, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso.
Il fiduciario
Contestualmente alla compilazione delle DAT, la persona può indicare anche un “fiduciario”, sempre maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne rappresenti le decisioni prese nel caso in cui il malato non possa più esprimersi.
L’indicazione può essere revocata in qualsiasi momento (anche il fiduciario stesso può rinunciare alla nomina attraverso un atto scritto) e «nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente».
Minori, incapaci e inabilitati.
La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione e deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la propria volontà.
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.
Allo stesso modo anche il consenso informato della persona incapace viene espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità, mentre il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata, a meno che non sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.
Il ruolo del medico
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative, promuovendo ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.
Se, in assenza di DAT, il medico ritiene appropriate e necessarie le cure proposte e rifiutate dal rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata (oppure dall’amministratore di sostegno di quest’ultima), la decisione è rimessa al giudice tutelare, previo ricorso.
In ogni caso, la legge ribadisce che «nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati» e che ogni struttura sanitaria pubblica o privata è tenuta a garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi della presente legge.
Il testo completo è disponibile qui