L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge 18/1980, alla quale hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, che hanno una invalidità civile totale e permanente del 100% e che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua. Tale stato si realizza quando il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono, pertanto, l’invalido, bisognoso di assistenza. Per il riconoscimento del beneficio non sono previsti limiti minimi e massimi di età.
Per atti quotidiani della vita sono da intendersi il complesso delle funzioni quotidiane della vita individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d’ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc. (Circolare del Ministero del Tesoro 14/1992).
La legge dispone una diversa valutazione per i soggetti minori di 18 anni e per gli ultra65enni. L’articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un’autonoma attribuzione dell’indennità ma pongono soltanto le condizioni perché tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi, il primo dei requisiti appena descritti per la concessione dell’indennità. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni e infrasessantacinquenni (cfr: messaggio inps 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, deve comunque riscontrarsi l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua. In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l’accertamento dell’esistenza dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età.
L’assegno per l’anno 2019 è pari a 517,84 €, spetta per 12 mensilità e, al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata e non va dichiarata in denuncia dei redditi né concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l’attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo stato. L’indennità, inoltre, non è reversibile ai superstiti e viene erogata al “solo titolo della minorazione” cioè a prescindere dal requisito reddituale personale, coniugale o familiare dell’avente diritto.
I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl. Il verbale emesso viene poi verificato dall’Inps che lo convalida o meno e può procedere anche ad un’ulteriore visita. Questo l’iter: richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all’Inps anche tramite un Patronato sindacale; presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.). L’assegno viene corrisposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Un’importante novità contenuta dall’articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014 dispone che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto economico, con la sospensione dell’indennità anche per mesi. Inoltre ai sensi del comma 6 del predetto articolo 25 se la prestazione è stata riconosciuta in favore di un minore questi, automaticamente, al compimento del 18° anno si porta dietro l’indennità con l’aggiunta della pensione di inabilità civile senza la necessità di nuove viste e accertamenti.
L’indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Le norme che regolamentano tali benefici per gli invalidi divenuti tali per le cause sopra descritte prevedono, infatti, a determinate condizioni, il riconoscimento a loro favore di specifiche indennità di accompagnamento in importi che possono anche differire rispetto alla appena descritta prestazione. In questi casi l’articolo 1, co. 4 della legge 508/1988 prevede giustamente che tali prestazioni, in quanto aventi ad oggetto sempre la tutela della non autosufficienza, non possono essere cumulati tra loro. E’ riconosciuta, tuttavia, al percettore la facoltà di optare per il trattamento di importo più favorevole. Del pari la prestazione non risulta cumulabile con l’assegno per l’assistenza personale e continuativa per i pensionati di inabilità previsto dall’art. 5 della legge 224/1984 né con l’indennità di frequenza (art. 3, legge 289/1990). Anche in questi casi la legge consente la possibilità di scegliere il sussidio più conveniente.
L’indennità è cumulabile, invece, con tutti gli altri trattamenti assistenziali (in particolare con la pensione di inabilità civile che spesso viene erogata assieme all’accompagno se ricorre il necessario requisito reddituale) e previdenziali (pensioni dirette o indirette) erogate dagli enti di previdenza. L’articolo 2 della legge 429/1991 prevede, peraltro, che alle persone affetta da distinte menomazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all’indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi totali o l’indennità di comunicazione per i sordomuti, spetta un’indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuite per le singole menomazioni. La prestazione, peraltro, è compatibile altresì con lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi. Il day hospital non è invece ricovero e pertanto non influisce sulla spettanza dell’indennità di accompagnamento (messaggio inps 18291/2011). Si ricorda che secondo la legge per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente – entro il 31 marzo di ciascun anno – una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.
La violenza sessuale: elementi costitutivi del delitto e accertamento medico-legale
13 Apr, 2018 @ 12:45
Nonostante le molteplici campagne di sensibilizzazione ancora oggi la violenza sulle donne anche in ambito domestico e sul posto di lavoro risultano all’ordine del giorno nella cronaca nazionale. In Italia i reati di violenza sessuale sono inquadrati tra i delitti contro la libertà sessuale, a loro volta ricompresi nella più ampia categoria dei delitti contro la libertà individuale e vengono disciplinati dagli art.609-bis e seguenti del codice penale. Art. 609-Bis c.p.: “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
- Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Non assume alcun importanza esimente lo status del colpevole nei confronti della vittima, anzi esso può avere semmai significato di aggravante del delitto. L’Art. 609-Ter c.p. infatti disciplina alcune circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni nei seguenti casi: – violenza sessuale su minore di 14 anni; – uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; – fatto commesso da persona travisata o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; – fatto commesso su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale; – violenza sessuale commessa nei confronti di un minorenne, della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; – fatto commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione frequentati dalle persone offese; – fatto commesso nei confronti di persona in stato di gravidanza; – fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. La pena è invece della reclusione da 7 a 14 anni se la violenza sessuale è commessa ai danni di persona che non ha compiuto 10 anni. Per quanto riguarda le pene accessorie e gli altri effetti penali, di cui tratta l’Art. 609-Nonies, è previsto che la condanna o il patteggiamento della pena per uno dei reati di violenza sessuale comporti le seguenti pene accessorie: – la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante; – l’interdizione perpetua dagli uffici di tutore, curatore e amministratore di sostegno; – la perdita del diritto agli alimenti e l’incapacità successoria nei confronti della persona offesa; – l’interdizione dai pubblici uffici se il condannato ha abusato della propria funzione; – la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte. Dunque, elementi costitutivi del reato e della condotta colposa sono la mancanza del consenso o l’agire contro il consenso dell’altro per il soddisfacimento del proprio istinto o impulso del piacere sessuale. Deve quindi sussistere un valido nesso causale fra la violenza, la minaccia, l’inganno o l’abuso della propria autorità i il verificarsi dell’atto sessuale in discussione. Non si dimentichi inoltre che trattandosi di un delitto, è sempre necessario il dolo generico, il che significa che il soggetto abusante si deve rendere conto del rifiuto della vittima e di conseguenza si attiva consapevolmente e volontariamente per sopraffare l’altro con violenza, minaccia o inganno. Appare evidente che la costrizione provoca importanti disturbi prima sul piano psichico con sconvolgimento spirituale e morale e solo successivamente su quello fisico. Nella nozione di “atti sessuali” non sono compresi unicamente i comportamente antigiuridici che riguardano esclusivamente l’apparato genitale ma tutte le altre parti del corpo che secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, sono considerate zone erogene. Perché la condotta delittuosa si realizzi non occorre che vi sia stato un atto sessuale fisiologicamente completo, cioè che sia stato espletato un coito normale e che vi sia stato orgasmo. Non è nemmeno necessario l’introduzione del pene in vagina né la eiaculazione, è sufficiente che si verifichi una molestia sessuale che obiettivamente costituisca una lesione non consentita della libertà sessuale della persona offesa, intesa nella sua eccezione più ampia. La violenza sessuale può sopravvenire anche nel corso di un rapporto sessuale tra i due partner, nel momento in cui viene meno la reciprocità, il consenso e la libera donazione di sé all’altro. Un rapporto sessuale in una coppia infatti può nascere libero e diventare coatta e continuare con il costringimento fisico o psichico del partner. In tal caso, oltre che del delitto in esame, il colpevole può essere chiamato a rispondere anche dei delitti di percosse o di lesione personale, qualora si verifichi una lesione dell’integrità fisica o psichica della vittima. Nei casi di violenza sessuale l’accertamento medico-legale deve essere effetttuato quanto più precocemente possibile e prima che la vittima si lavi. La procedura clinica prevede dapprima un meticoloso colloquio teso a rassicurare la persona e ad ottenere la massima collaborazione. Sul corpo della vittima, mediante l’utlizzo di guanti sterili monouso, vengono prelevati liquidi, secrezioni, matrici pilifere (peli, capelli) o altro eventuale materiale sospetto servendosi di raccoglitori sterili per raccogliere campioni di sangue, saliva, liquido seminale, urine ecc; tamponi opportunamente inumiditi di soluzione fisiologica, utili per asportare macchie sospette, al fine di consentire l’esame in laboratorio; sacchetti di carta per depositare i vestiti; speculum vaginale monouso; ano-proctoscopio monouso. Successivamente si procede ad obiettivare sulla cute i segni lesivi soprattutto in corrispondenza delle zone erogene e sui genitali. Escorazioni, abrasioni, graffiature, unghiature, ecchimosi possono rilevarsi soprattutto in corrispondenza del collo, delle regioni anteriori del torace, degli arti superiori, dei polsi, degli orifizi respiratori. Possono altresì essere evidenziati ematomi, lacerazioni o abrasioni della mucosa degli organi genitali, soprattutto in corrispondenza delle piccole o grandi labbra, il clitoride, l’uretra ed il meato uretrale, il vestibolo, l’imene, l’ostio vulvare o l’ostio vaginale, le pareti della vagina, le regioni perigenitali e la zona perianale, l’orifizio anale ecc. A livello genitale è altresì opportuno esaminare: il tono degli orifizi vaginale ed anale; l’esistenza di eventuale atonia o beanza degli orifizi stessi; la presenza di stillicidio ematico; la presenza di flogosi ecc. Frequnti da osservare sono le lesioni contusive a carico delle zone erogene: mammelle, capezzoli, glutei, orecchie, bocca, superficie interna delle cosce, ecc. Lesioni da difesa possono essere ricercate a livello delle mani. Sotto le unghie si possono trovare piccoli frustoli di cute talora utili ai fini dell’identificazione dell’aggressore mediante indagini di natura biologico-genetica. Lo scopo principale di tale indagine è naturalmente quello di accertare se il soggetto presenta segni di subita coniugazione carnale e l’identificazione dell’epoca alla quale risale l’atto delittuoso.