Pensione di reversibilità: sì al cumulo con il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge della persona deceduta

Pensione di reversibilità: sì al cumulo con il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge della persona deceduta

In altri articoli di questo blog si è parlato del risarcimento spettante ai familiari della vittima di un fatto illecito. La questione che qui si vuole illustrare è connessa a tale argomento, ma l’ambito di analisi si circoscrive alla problematica della determinazione del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta per colpa altrui, consistente nella perdita dell’aiuto economico offerto dal defunto: tale somma deve essere liquidata detraendo dal creditore il valore della pensione di reversibilità accordata dall’Inps o si cumula con quest’ultima?

Tale vexata quaestio, di rilevanza pratica ancor prima che teorica, è stata devoluta alla Sezioni Unite, attesi i contrasti registrati in seno alla giurisprudenza della stessa Corte. In realtà, la soluzione della specifica questione coinvolge un tema di carattere più generale rispetto alla detraibilità o meno della pensione di reversibilità, che attiene all’individuazione dell’ambito di operatività dell’istituto denominato “compensatio lucri cum damno” e richiede una risposta all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento da fatto illecito, accanto alle poste negative si debbano considerare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato.

In base all’istituto della compensatio lucri cum damno, che trova il proprio fondamento nell’idea di danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto illecito, se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, questo ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento. Infatti, se così non fosse, se cioè, nella fase della valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell’illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso, il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto.

Il principio che viene richiamato è quello dell’indifferenza: il danneggiato deve ritrovarsi nella stessa  situazione in cui sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito, niente meno, niente più. L’ammontare del da risarcimento non può superare quella del danno effettivamente prodotto, per questo occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi derivanti dal fatto illecito, sottraendoli dal risarcimento.

Se questo è pacifico, controverso è se possa operare il meccanismo della compensatio lucri cum damno laddove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito abbia un titolo diverso e sia attribuito da un soggetto diverso dal danneggiante. Il problema non si pone invece, in tutti i quei casi in cui sussista identità tra il soggetto responsabile civilmente del fatto illecito e quello chiamato per legge o per contratto ad erogare un beneficio; in questi casi, la compensazione opera sempre. Si pensi infatti al caso dell’indennizzo dovuto dal Ministero della salute, sulla base della legge n. 210 del 1992, al danneggiato da emotrasfusione con sangue infetto che deve essere scomputato dal risarcimento dovuto dallo stesso Ministero quale soggetto responsabile del fatto illecito, onde evitare una duplicazione risarcitorie derivanti da due obbligazioni a carico di un medesimo soggetto per lo stesso fatto lesivo.

Tornando all’ambito operativo  della compensatio in presenza di una duplicità di posizioni pretensive di un congiunto verso due soggetti tenuti, sulla basse di titoli differenti, le Sezioni Unite del 2018, non condividano che il criterio di selezione dei casi in cui ammettere o negare il cumulo sia lo stesso criterio causale che viene utilizzato per computare le conseguenze dannose. In altri termini, se le conseguenze dannose, in base all’art 1223 c.c., si computano solo se rientrano nella serie casuale innescata dal fatto illecito, anche se mediate o indirette, lo stesso criterio non può utilizzarsi per il computo delle conseguenze vantaggiose.

Invece, ai fini della delineazione del criterio di selezione dei casi in cui può operare il cumulo, occorre guardare la funzione che assolve il beneficio collaterale occasionato dal fatto illecito. Se la funzione è di tipo indennitaria, ed è connotata dall’esigenza di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo, non si cumuleranno i due ristori, ma opererà la compensazione.

Nel nostro caso occorre quindi chiedersi che funzione svolga pensione di reversibilità. La Cassazione afferma che “l’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo. Quell’erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto l’adempimento di una promessa rivolta dall’ordinamento al lavoratore-assicurato che attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale”.

Sussiste, quindi una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall’illecito; la pensione di reversibilità, verrà quindi cumulata con il risarcimento del danno patrimoniale da uccisione del congiunto.

In conclusione, dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, non deve essere sottratta la somma spettante a titolo di pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto