Il risarcimento del terzo trasportato ex art 141 CdA dopo la sentenza n. 4147/19 Corte di Cassazione, III sez. civile

Risarcimento terzo trasportato

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto.

In altri termini quindi, il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l’obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione. Il limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore, verso il trasportato danneggiato nel sinistro, è rappresentato dal caso fortuito (da intendersi nella comune accezione giuridica, ossia comprensivo delle condotte umane).

Questo è quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione III sez. civile, n. 4147 del 2019, che ha espressamente sposato la tesi dell’interpretazione “contenitiva” dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni. Ripercorriamo dunque, le due tesi che si sono formate sul punto.

 

Le due interpretazioni dell’art. 141: innovativa e contenitiva

L’art. 141 Cod. Ass. introduce un’azione diretta a favore del terzo trasportato. L’istituto mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso. L’art. 141 Cod. Ass., per la sua formulazione, è stato oggetto di numerose critiche e di questioni di legittimità costituzionale; la Cassazione, nella pronuncia in esame, ripercorre la genesi della norma e dà atto della presenza di due diverse interpretazioni: una innovativa e una contenitiva.

1) Innovativa. Un’ampia dottrina ha inteso svincolare, tramite l’art. 141, il diritto risarcitorio verso l’assicuratore del danneggiato nella species di trasportato da ogni aspetto di responsabilità dell’assicurato vettore, ravvisando in effetti nel sistema una vera e propria “no fault rule” in cui il “caso fortuito” posto come limite all’incipit del comma 1, è stato confinato agli eventi naturali imprevedibili. Questa lettura trova giustificazione nell’incremento del grado di tutela della vittima, coerentemente alla ratio della norma. Si adduce, allora, per sorreggere la lettura in tal senso più innovativa dell’art. 141, che l’inclusione delle condotte umane nel caso fortuito costituirebbe di questo un’interpretazione estensiva, la quale peraltro verrebbe a imporre al trasportato gli stessi oneri probatori che lo graverebbero se avesse agito ex art. 140, ovvero la dimostrazione della responsabilità civile nella causazione dell’incidente del soggetto assicurato con la compagnia convenuta. Inoltre, una lettura del caso fortuito non “sartoriale” a questa fattispecie non sarebbe coerente con la radicale diversità delle norme del codice civile che fanno espresso riferimento al caso fortuito (gli artt. 2051 e 2052 c.c.) e condurrebbe ad una sorta di duplicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1.

2) contenitiva.  Secondo un’interpretazione minoritaria, nella nozione di caso fortuito va inclusa la condotta umana; pertanto il vettore deve avere una responsabilità nel sinistro, affinché il suo assicuratore sia obbligato a ristorare il danno al trasportato. Diversamente opinando, l’assicuratore sarebbe gravato da una responsabilità oggettiva a lui limitata, in quanto non estesa all’assicurato. Questa lettura fa perno sull’incipit dell’art. 141 ove si legge “salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”.

Interpretazione letterale dell’art. 141: il caso fortuito

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, avalla l’interpretazione letterale dell’art.141 Codice delle Assicurazioni, atteso che l’interpretazione della dottrina prevalente con una lettura creativa piuttosto che innovativa, si è discostata eccessivamente dalla lettera della legge. Prevedere la responsabilità della compagnia assicuratrice, a prescindere da una responsabilità del vettore, depone nel senso della responsabilità oggettiva; si crea, così un sistema a “monointeresse” basato sull’ipertutela della vittima con uno squilibrio a favore di essa che vanifica il bilanciamento degli interessi coinvolti.
Secondo la Suprema Corte, per tali motivi, la corretta lettura della norma non può prescindere dal richiamo al caso fortuito, che viene scelto dal legislatore come parametro del bilanciamento degli interessi tra il trasportato e l’assicuratore del vettore. Il fortuitus casus, ivi richiamato, è il tradizionale concetto giuridico ormai pacifico da anni e non già una fattispecie che esclude le condotte umane – compresa quella del danneggiato – come vorrebbero i sostenitori dell’interpretazione innovativa. Se il legislatore avesse inteso stravolgere tale consolidato concetto, lo avrebbe fatto ex professo. Questi, al contrario, ha voluto impiegare il caso fortuito quale unico limite alla responsabilità dell’assicuratore del vettore e la sua portata non è circoscritta dall’inciso “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Tale proposizione non ha valenza sostanziale (il caso fortuito), bensì processuale.

Pertanto:

l’assicurazione del vettore risarcisce  la vittima qualora sia accertato che il sinistro non sia dipeso da caso fortuito (evento naturale imprevedibile; condotta di uno dei conducenti, condotta del terzo trasportato);

in una situazione di corresponsabilità, l’assicurazione del vettore risponde a prescindere dal grado di ripartizione della stessa (onde l’inciso: “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”).

Dunque, l’inciso “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, spiega la Cassazione, “non va inteso come se fosse il nucleo dirimente dell’art. 141, bensì deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che, se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l’assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato, la presenza di una eventuale corresponsabilità incidendo poi ai fini di rivalsa secondo il combinato disposto dell’art. 141, comma 4, e art. 150, comma 1, lett. a) del Codice”.

 

Conclusioni

In conclusione, deve essere affermato quale principio di diritto che l’art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.

La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro, salvo che l’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall’obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l’assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l’assicuratore intervenuto.