L’esame autoptico, è un accurato esame medico eseguito su cadavere (visita medica post mortem). L’obiettivo principale degli accertamenti autoptici è quello di determinare la causa e le dinamiche del decesso.
L’autopsia può essere disposta dal primario, per conferma del quesito diagnostico in caso di decesso presso una struttura sanitaria, o dall’ASL al fine di scongiurare un rischio sanitario per la collettività (ad esempio per rilevare la presenza di possibili patologie infettive).
Qualora si possa configurare l’ipotesi di un reato penale, l’autopsia può essere deliberata da un magistrato.
A meno che il corpo non sia stato soggetto ad eventi inoppugnabilmente incompatibili con uno stato di morte apparente (decapitazione e maciullamento), l’autopsia non può essere eseguita prima di 24h dal decesso; nei casi eccezionali in cui sia necessario appurarne immediatamente le cause, prima dell’inizio delle operazioni, si procede ad un accertamento elettrocardiografico prolungato.
Chi esegue l’autopsia
L’autopsia deve essere eseguita da un medico specialista in anatomia patologica o in medicina legale. L’esame inizia con l’ispezione della salma, si procede poi con l’analisi dei tessuti dei differenti distretti corporei, delle cavità interne (cranio, torace e addome), degli organi interni e dello speco vertebrale. E’ necessario, da un punto di vista sia clinico che giudiziale, che il medico si avvalga contestualmente di esami radiologici e di altri test di laboratorio (test citologici, genetici, tossicologici e infettivologici).
Nel caso di accertamenti giudiziali è richiesta l’individuazione di data e ora del decesso (che avviene tramite il rilievo dei fenomeni cadaverici), così come il rilievo delle impronte digitali e delle tracce biologiche.
E’ anche possibile eseguire un esame autoptico limitato a determinati distretti del corpo, durante il quale vengono escluse o analizzate solo alcune parti anatomiche (ad esempio la testa o specifici organi e tessuti), definito in gergo, selettivo.
L’autopsia può fornire una quantità enorme di notizie, relative alla causa e alle concause della morte, nonché alla modalità, l’ora e l’eventuale presenza di altre patologie concomitanti.
L’autopsia in ambito penale: nomina del perito di parte
L’art. 360 c.p.p. individua gli accertamenti tecnici non ripetibili; l’autopsia ne fa parte in quanto compiuta sul cadavere, soggetto per sua natura a modificazioni (fenomeni putrefattivi post mortem) e a rischio di produrre alterazioni e distruzione dei reperti.
Il medico legale dovrà attenersi alle “Istruzioni sulla tecnica medico-legale delle autopsie giudiziarie”, tuttora in vigore.
In sintesi le fasi di un esame autoptico possono essere così individuate:
- ispezione
- rilievo dei caratteri relativi alla persona
- esame dei fenomeni cadaverici per risalire all’epoca della morte
- esame metodico di tutte le parti del corpo
- acquisizione di rilievi fotografici
- esame radiografico
- esame delle impronte digitali
- esame degli indumenti
- esame radiografico
- esame della testa e della cavità cranica
- esame della cavità addominale
- esame dello speco vertebrale
- esame della cavità toracica
- esame del collo
Ai sensi dell’art. 360 c.p.p. il medico legale dovrà informare senza indugio l’indagato, la persona offesa dal reato e i rispettivi difensori, dell’ora fissata per il conferimento, e della loro facoltà di nomina del proprio consulente tecnico di parte. Tale prassi consente ai soggetti processuali, da quel momento in poi, di avere voce nel procedimento, venire a conoscenza dei dati medico legali attinenti al fatto di reato, ed eventualmente, stante la partecipazione del consulente di parte alle azioni peritali, di produrre delle osservazioni.
Sempre in ambito penale, l’indagato ha diritto di richiedere l’incidente probatorio.
In questo caso il Giudice è costretto a rinviare gli accertamenti a meno che il rinvio non li renda successivamente ineseguibili. Se il giudice decide ugualmente di procedere in assenza di una condizione d’urgenza, i dati emersi dall’esame non saranno rilevanti nel dibattimento.
Riscontro diagnostico lattanti e feti
Il legislatore è intervenuto (legge 31/2006) per disciplinare la materia SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) con un provvedimento intitolato “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto”.
I riscontri diagnostici sono disciplinati all’art. 1 che dispone “I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti, anch’essi senza causa apparente, dopo la venticinquesima settimana di gestazione, devono essere prontamente sottoposti, previo consenso di entrambi i genitori a riscontro diagnostico, da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell’art. 2”.
E’ evidente, stante la necessità del consenso a procedere di entrambi i genitori, che il principio di obbligatorietà dell’esame autoptico abbia come destinatario l’Autorità Sanitaria.
Consulenza di parte in corso di accertamento autoptico
La partecipazione in qualità di consulente tecnico di parte agli accertamenti autoptici disposti dall’Autorità Giudiziaria, è nelle competenze dello Studio Barulli.