La cumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con il reddito da lavoro

La cumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con il reddito da lavoro

Sempre su questo blog si è già parlato dell’assegno ordinario di invalidità, illustrandone natura e presupposti. Tuttavia l’argomento si presta ad ulteriori osservazioni.

In primo luogo occorre evidenziare come con la l. n. 222 del 1984 – sostituita la “capacità di lavoro” alla “capacità di guadagno” e fissandosi due diverse percentuali per poter beneficiare dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità – si è da un lato passati dalla valutazione della “potenzialità reddituale” a quella della “potenzialità energetica”, essendo la capacità di lavoro la mera efficienza psico-fisica dell’individuo; dall’altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile, entro certi limiti, con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità, “a causa di infermità o difetto fisico o mentale”, di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Conseguentemente, nell’ottica di tali principi, non trovano posto i fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro, presupposti legati al concetto di “capacità di guadagno” che trovavano spazio nella precedente legislazione.

Ciò posto, ci si può domandare se tale evoluzione legislativa abbia dato luogo ad un’ipertutela dell’invalido che, può peraltro cumulare i redditi da lavoro con l’assegno di invalidità.

In realtà esistono dei limiti di cumulabilità. Invero, per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (che opera indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per liquidare l’assegno ed eventuali successivi supplementi) e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi (computando anche i periodi riconosciuti a supplemento) e se l’importo dell’assegno ridotto per applicazione della legge 335/1995 resta comunque superiore al trattamento minimo.

La trattenuta per legge 335/1995 non opera se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo, mentre è pari al 25% dell’importo di pensione, se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell’importo di pensione, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia la pensione diventa cumulabile con i redditi da lavoro.

Se tali limiti certamente impediscono la locupletazione del titolare dell’assegno, tuttavia tale problema sembra comunque persistere in un caso: nell’ipotesi in cui l’invalido continui a produrre il medesimo reddito, che produceva prima dell’invalidità, a quale esigenza risponderebbe l’assegno ordinario di invalidità?

Poniamo cioè il caso che un soggetto a seguito di un’infermità, abbia ridotto la propria capacità lavorativa a meno di un terzo, e che nonostante ciò continui a produrre lo stesso reddito.

L’assegno ordinario di invalidità potrebbe comunque essere giustificato da una dequalificazione professionale e cioè dall’abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una consequenziale apprezzabile menomazione della sua professionalità, nonché con perdita di chance occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno.

Oppure dal fatto che a causa dell’infermità, quel lavoro potrebbe determinare un’usura psico-fisica al lavoratore.

O ancora l’assegno potrebbe essere giustificato dal dalla circostanza che, sebbene il lavoratore svolga l’identico lavoro con il medesimo reddito, l’occupazione è tenuta in vita “pietatis causa” e che l’apporto lavorativo è nullo.

Ma in assenza di queste condizioni, qualora venga percepito il medesimo reddito,sarebbe forse opportuno prevedere un divieto di cumulo tra reddito e assegno ordinario di invalidità, onde evitare un’eccessiva ipertutela dell’invalido e un arricchimento ingiustificato dello stesso, in violazione del principio di indifferenza che informa il sistema previdenziale e assicurativo.