La valutazione medico-legale del danno alla persona

Valutazione medico legale del danno alla persona

L’interesse della medicina legale per gli eventi di danno alla persona deriva dalla necessità di qualificare e quantificare il danno ingiusto alla persona causato dalla lesione dell’integrità psico-fisica individuale e ciò in ragione del diritto personale al risarcimento del danno da fatto illecito e dei diritti derivanti da assicurazioni personali. Per far sì che tale valutazione sia completa e veritiera, occorre la conoscenza della persona oggetto della valutazione, di cui debbono essere noti i precedenti sanitari, la condizione economica e sociale, l’attività lavorativa, le condizioni familiari e di vita.

Infatti, “lo stato di salute”, come esattamente rilevato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, consiste non solo nell’assenza di malattia ma in uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale. Quindi, il patrimonio personale al quale si fa riferimento in tema di risarcimento del danno, comprende sia le caratteristiche somato-psichiche, sia le caratteristiche intellettive e culturali, che quelle sociali, che tutte insieme rappresentano il supporto basilare per la sussistenza dell’autonomia personale, condizione che consente la realizzazione del proprio progetto di vita.

Delle caratteristiche che realizzano l’autonomia della persona, assume indubbiamente particolare importanza il fattore età. Possiamo dividere le fasce d’età in fase di età evolutiva, fase della maturità e fase dell’invecchiamento.

Nella cd. fase evolutiva l’età è un bene fondamentale perché costituisce una parte consistente del patrimonio personale, atteso che in questa fase si assiste all’accrescimento corporeo e allo sviluppo formativo- culturale.  Qui la valutazione delle capacità individuali non può prescindere dalla considerazione delle possibilità e probabilità di sviluppo del valore personale, tenendo conto della situazione socio-ambientale e delle concrete possibilità di maturazione culturale e professionale, del curriculum scolastico e dell’ambiente educativo.

Nella fase di maturità il valore personale risulta avere il massimo rilievo nel processo valutativo, presumendo che a questa fase corrisponda uno stato di maturazione psico-fisica e socio-culturale ottimale. La persona si è formata, per cui risulta agevole comprenderne il valore sia in relazione alla professione svolta, che alle concrete condizioni di vita.

Infine, nella fase dell’invecchiamento, dopo il “picco” raggiunto nella maturità, si assiste ad un graduale calo del valore personale in considerazione della progressiva perdita delle capacità fisiche, alla cui corrisponde, seppur non con uniforme progressione, la riduzione di quelle psichiche e culturali.

Il decremento del livello di autonomia personale valutato alla luce delle caratteristiche del soggetto infortunato, tra cui appunto l’età, pone in evidenza eventuali compromissioni funzionali, incidenti sulla condizione  economica, socio-familiare ed ambientale. La compromissione dell’autonomia personale e il conseguente insorgere di una dipendenza da terzi  per il soddisfacimento dei bisogni personali, si inquadra  tra i danni economici e morali, sia per il valore economico delle conseguenti prestazioni che per il disagio morale della perdita della capacità di autogoverno.

Concentrandoci sulla perdita di tipo economico, assume importanza fondamentale la perdita della capacità di lavorare, generica e specifica, dato sul quali si incentra il sistema tradizionale di liquidazione del danno alla persona di tipo patrimoniale.

In estrema sintesi si tratta di accertare la compromissione o la perdita di un organo per giungere ai riflessi  che questa produce sulla funzionalità lavorativa della persona, dunque sulla diminuzione del suo reddito.

L’incapacità lavorativa può tradursi in un’invalidità temporanea o permanente.

L’invalidità temporanea può essere totale quando impedisce totalmente di fatto all’infortunato di attendere al lavoro, mentre quella parziale limita solo in parte la capacità di attendere al lavoro.

Una volta accertata l’incapacità temporanea totale occorrerà dividere il reddito annuo per il numero dei giorni lavorativi e moltiplicare il reddito giornaliero così ottenuto per il numero dei giorni di impedimento totale al lavoro; lo stesso vale per quella parziale, salvo dividere a metà il risultato ottenuto.

Anche l’invalidità permanente può essere assoluta o parziale. La prima è la conseguenza di una lesione che tolga per tutta la vita l’attitudine al lavoro, la seconda è quella che diminuisca in una parte essenziale e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.

La nozione medico-legale di invalidità permanente, assoluta o parziale, presuppone che la malattia sia cessata che l’organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, certamente alterato dalla riduzione della integrità psicofisica, ma che la condizione funzionale della persona sia stabile. Discende che, ai fini della liquidazione l’inizio del calcolo del danno da invalidità permanente, che segue alla diminuzione della capacità di lavoro impiegata in un’attività di lavoro determinata, va individuato con riferimento al momento della cessazione dell’invalidità temporanea, che deve viceversa essere liquidata autonomamente, in modo tale da condurre ad un risarcimento che possa essere comprensivo di ambedue le voci.