Nella casistica del nostro Studio è capitato di dover ricorrere a metodologie particolari per intervenire in casi delicati come quello in questione, nel quale un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ci conferì l’incarico di esaminare le immagini riprese dalle telecamere esterne a un esercizio commerciale dove avvenne il delitto e quindi di valutare l’identità e/o la compatibilità delle fattezze somato-fisiche e fisionomiche dell’indagato con quelle del reo ripreso nel video, il quale aveva agito a volto coperto.
Per rispondere ai quesiti posti dal Giudice si rese necessaria l’autorizzazione ad avvalersi di collaboratori specialisti in ambito informatico e di un centro di applicazioni biometriche, nonché il nullaosta per utilizzare l’impianto di videosorveglianza e le registrazioni da esso effettuate per confrontarle con fotografie e altri rilievi visivi effettuati sull’indagato, previo suo consenso informato.
Nel caso di specie, risultò necessario utilizzare la metodica della “sovrapposizione parametrizzata”, l’unica ritenuta scientificamente valida a fini comparativi, da eseguirsi alla presenza dell’indagato il quale fu collocato nelle stesse posizioni e posture del soggetto ritratto in video.
La procedura periziale incluse anche un affinamento, estremamente preciso, dei dati di valutazione: ad esempio, l’impianto di videosorveglianza fu riportato alla versione originale analogica, dopo aver constatato che alcune telecamere erano state nel frattempo sostituite con modelli digitali, e utilizzato per riprendere l’indagato mentre effettuava gli stessi movimenti dell’assassino, imbracciando un oggetto simile per forma e dimensioni all’arma utilizzata per compiere il delitto.
Si pervenne infine a una valutazione attendibile sulla compatibilità dei soggetti messi a confronto tramite analisi morfologica e morfometrica, ove possibile, utilizzando criteri stabiliti dal Servizio di Polizia Scientifica che suddividono la casistica in:
– Non Compatibilità (o Incompatibilità): nelle immagini ritraenti gli individui a confronto è presente almeno un particolare non posticcio e non modificabile nel tempo che permette di escludere che le due figure in analisi ritraggono lo stesso individuo.
– Compatibilità Parziale: vista la scarsa definizione e/o visibilità di almeno una delle immagini a confronto, non è possibile rilevare particolari anatomici facciali che permettano di giungere ad un giudizio positivo di comparazione, vi si riscontrano comunque alcuni particolari simili tra gli individui a confronto.
– Compatibilità (o Compatibilità Semplice): gli elementi presenti nei due individui a confronto permettono di rilevare numerosi particolari fisionomici facciali simili in entrambi; non è possibile comunque, vista la definizione di almeno una delle immagini a confronto, evidenziare contrassegni (nei, cicatrici, rughe caratteristiche, etc.) nei due individui messi a confronto, che porterebbero a un giudizio di “compatibilità totale”.
– Compatibilità Totale (o Piena Compatibilità): i due individui ritratti nelle immagini a confronto hanno tutti i particolari facciali visibili simili, comprese le relative proporzioni generali. Sono, inoltre, presenti particolarità anatomiche singolari, contrassegni, riscontrabili in entrambe le immagini degli individui a confronto.
Nel caso in questione non vi fu possibilità di rilevare contrassegni anatomici facciali da porre a confronto, essendo l’assassino a volto coperto, ma due fermoimmagine ricavati dal video originale e dalla perizia mostravano una significativa compatibilità di altezza fra il soggetto ripreso (reo) e l’indagato, in un momento della sequenza dove collimavano sia la posizione sia la postura dei due (il busto era piegato alla stessa maniera e i piedi poggiavano negli stessi punti): facendo riferimento ai criteri di cui sopra, fu espresso quindi parere di compatibilità parziale tra il reo e l’individuo soggetto dell’indagine.