Trauma da incidente stradale: valutazione del danno biologico permanente

Trauma da incidente stradale: valutazione del danno biologico permanente

Prendiamo in considerazione un caso di lesività in ambito assicurativo RCA (responsabilità civile auto), nel quale venivamo incaricati dalla compagnia assicurativa di redigere una relazione medico-legale al fine di valutare il danno biologico permanente, l’invalidità temporanea e la congruità delle spese mediche. Si trattava di un evento particolarmente rilevante ed estremamente singolare, dal momento che il soggetto correva con altri amici e tutti insieme venivano investiti da un’autovettura in fase di sbandamento e proiettati al suolo.

L’assicurazione del mezzo veniva chiamata a risarcire i danni riportati dalle diverse vittime ed è per l’appunto una di queste che viene menzionata nell’iter medico legale che ne seguì. Il soggetto di cui ci si occupa, in seguito al sinistro, riportava diverse fratture: del massiccio facciale, del bacino e degli arti superiori e inferiori, per le quali si sottoponeva a plurimi interventi chirurgici e a prolungati trattamenti fisioterapici.Nella valutazione complessiva del risarcimento veniva altresì valutato il danno fisiognomico (danno estetico) e, inoltre, una lesività a carico della parete toracica e dentaria, documentata nel corso dei successivi accessi ospedalieri, ricollegati causalmente con il sinistro in parola.

Il periziato produceva congiuntamente alla documentazione ospedaliera una relazione redatta dal proprio consulente medico legale di parte che valutava il danno biologico permanente residuo nella misura del 44%; detta definizione quantitativa, ponderata e modulata secondo il classico metodo medico-legale, non presentava differenze sostanziali rispetto a quanto da noi quantificato, sia per quanto attiene la durata dell’inabilità temporanea, sia la invalidità biologica permanente sostanziata in percentuale nel 40% della totale.

Nella valutazione delle spese mediche invece esisteva una differenza sostanziale tra quelle concesse dal consulente di parte e quelle da noi ritenute congrue, in quanto dal ricorrente erano state presentate spese non ricollegabili a fini terapeutici.

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